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Legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2

Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 29 gennaio 1999

Art. 6
Conferenza dei servizi e progetti di utilizzo
1. I progetti di utilizzo dei beni immobili e diritti reali su immobili da apportarsi al fondo immobiliare chiuso, che abbiano un valore superiore a Lire due miliardi, risultante dalla relazione di stima, sono approvati in sede di conferenza di servizi cui partecipano i soggetti interessati.
2. Il relativo procedimento è disciplinato dall’Sito esternoart. 14 bis comma 12 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 e, per quanto ivi non previsto, dall’Sito esternoart. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nonché dagli artt. 13 e seguenti della LR 3 settembre 1996, n. 76.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.