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Legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2

Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 29 gennaio 1999

Art. 2
Apporto di beni immobili al Fondo immobiliare chiuso
1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi con apporto di beni immobili o diritti reali sui beni immobili ai sensi dell’Sito esternoarticolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 e successive modificazioni.
2. Le Aziende sanitarie possono apportare propri beni immobili e diritti reali su beni immobili ai fondi immobiliari chiusi individuati dalla Giunta regionale con la procedura di cui al seguente art. 4, comma 1.
3. Qualora ai fondi immobiliari chiusi, cui partecipa la Regione, vengano apportati beni o diritti su beni immobili da parte di Enti locali e loro consorzi, Aziende sanitarie, e altri enti pubblici proprietari di immobili nel territorio regionale, nonché di società interamente possedute, anche indirettamente, dalla Regione o da detti enti, la Giunta regionale coordina i propri interventi con tali soggetti.
4. A tal fine gli enti di cui al comma precedente comunicano previamente alla Regione gli elenchi degli immobili e dei diritti reali che intendono apportare. La Regione assiste detti enti nell’attività di conferimento allo scopo di salvaguardare l’interesse di valorizzazione del patrimonio immobiliare e di massimizzazione dei valori dell’apporto.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.