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Legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2

Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 29 gennaio 1999

Art. 10
Rapporto di Gestione
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, un Rapporto di Gestione, contenente la situazione del patrimonio immobiliare, i risultati conseguiti dalla gestione nonché le prospettive di intervento.
2. Il Consiglio regionale esamina il Rapporto e delibera, entro il successivo 31 luglio, gli indirizzi generali per le politiche immobiliari con particolare riferimento alle alienazioni ed al conferimento di beni ai fondi immobiliari, anche in relazione alla predisposizione del successivo bilancio di previsione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.