Legge regionale 10 luglio 1999, n. 37
Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alle LL.RR. n. 54/1980 e n. 60/1996
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 9 luglio 1999
Titolo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Oggetto e ambito di applicazione
Abrogato.(11)
Art. 2
- Modalità di irrogazione
Abrogato.(5)
Art. 3
- Ritardati od omessi versamenti. Ravvedimento
Abrogato.(11)
Art. 4
- Riscossione coattiva
Abrogato.(7)
Art. 5
- Rateizzazione
Abrogato.(11)
Art. 6
- Decadenza e prescrizione
Abrogato.(11)
Art. 7
- Rimborsi
Abrogato.(11)
Titolo II
- SANZIONI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE
Art. 8
- Disposizioni applicabili
Abrogato.(3)
Art. 9
- Ricorsi
Abrogato.(9)
Titolo III
- Modifiche alla Legge Regionale 15 maggio 1980 n. 54 . - "DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI."
Art. 10
- Modifiche all'art. 6 della L.R. n. 54/1980
omissis(1)
Art. 11
- Modifica all'art. 9 L.R. 54/1980
Abrogato.(11)
Art. 12
- Modifica all’art. 11 LR n. 54/1980
Abrogato.(11)
Art. 13
- Abrogazione
Abrogato.(11)
Titolo IV
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996 n. 60 - "DISPOSIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALL’ART. 3 DELLA L. 28 DICEMBRE 1995 N. 549 "
Art. 14
- Modifica all’art. 12 della LR n. 60/96.
Abrogato.(11)
Art. 15
- Abrogazione
Abrogato.(11)
Art. 16
- Modifica all’art. 15 LR n. 60/96
Abrogato.(11)
Art. 17
- Modifica all'art. 16 LR n. 60/96
omissis(2)
Art. 18
- Modifica all'art. 9 LR n. 60/96
omissis(2)
Art. 19
- Modifica all’art. 17 LR 60/96
omissis(2)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 5 ed ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.
Articolo prima sostituito con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 7 ed ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.
Articolo prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.30 , art.1 ed ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28..
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.