Legge regionale 10 marzo 1999, n. 11
Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 19 marzo 1999
Art. 5
- Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica"
1. Il Centro di Documentazione sulla Criminalità Organizzata e i Poteri Occulti, istituito ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 27 ottobre 1994 n. 78 , assume la nuova denominazione di "Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica".
2. Il Centro ha sede presso la Giunta regionale e costituisce strumento di raccolta e di diffusione ai cittadini e alle istituzioni di ogni documentazione utile al perseguimento delle finalità della presente legge. (18)
2 bis. Il Centro, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 1, comma 2 , lettera b), elabora un rapporto annuale di analisi e rilevazione sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione criminale; il rapporto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana. (19)
3. L’organizzazione ed il funzionamento del Centro sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita conl.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 5, ed ora così sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1.
Lettera prima sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.
Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 2.