Legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2
Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 29 gennaio 1999
Art. 8
Operazioni di collocamento e di distribuzione di strumenti finanziari
1. Le operazioni di collocamento e di distribuzione di strumenti finanziari emessi dalla Regione possono essere effettuate anche presso le Agenzie dell’Ente Poste Italiane.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.