Menù di navigazione

Legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2

Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 29 gennaio 1999

Art. 8
Operazioni di collocamento e di distribuzione di strumenti finanziari
1. Le operazioni di collocamento e di distribuzione di strumenti finanziari emessi dalla Regione possono essere effettuate anche presso le Agenzie dell’Ente Poste Italiane.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.