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Legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2

Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 29 gennaio 1999

Art. 4
Individuazione dei fondi chiusi a cui apportare i beni immobili e diritti reali su beni immobili e procedura per la scelta della società di gestione
1. Alla individuazione della apposita società di gestione al cui fondo apportare propri beni immobili e diritti reali su beni immobili, nonché della società di gestione al cui fondo le Aziende sanitarie apportano propri beni e diritti, la Giunta regionale provvede con procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di bando di gara per assicurare un confronto concorrenziale fra le società di gestione ed i rispettivi fondi chiusi immobiliari, nel rispetto delle disposizioni del Sito esternoDecreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e della Direttiva Comunitaria n. 50/92, come modificata dalla Direttiva n. 52/97 e successive modificazioni.
2. La Giunta regionale ha la facoltà di avvalersi di soggetti iscritti in albi professionali, di intermediari finanziari autorizzati all’esercizio di servizi di investimento di cui al Sito esternoDecreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , o comunque di operatori qualificati, anche esteri, come indicati all’articolo 31, comma 2, del Regolamento Consob adottato con delibera 1/7/98 n. 11522 e successive variazioni, di banche, nonché di associazioni temporanee di impresa costituite allo scopo tra i predetti soggetti.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.