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Legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2

Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 29 gennaio 1999

Art. 1
Finalità
1. Nell’ambito dell’utilizzo degli strumenti di finanza innovativa, al fine di sostenere finanziariamente le politiche di investimento della Regione, nelle scelte di valorizzazione, gestione attiva e dismissione del patrimonio, la Regione si avvale anche dello strumento dei fondi immobiliari chiusi istituito con l’apporto di beni immobili e diritti reali su beni immobili.
2. Assumono specifica rilevanza, per le finalità indicate, i progetti di utilizzo di cui all’art. 6 della presente legge.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.