Art. 3
- Funzioni riservate alla Regione
1. Nelle materie di cui alla presente legge, sono riservati alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le sole funzioni e compiti concernenti:
a) il concorso alla elaborazione ed alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;
c) attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente;
d) il coordinamento dei sistemi informativi;
e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dalla presente legge e dalle normative attuative della medesima.
2. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni concernenti:
a) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l’insediamento e lo svolgimento delle attività produttive, ai sensi dell’
art. 23 del D.Lgs. n. 112/1998 , attraverso lo sportello unico di cui all’art. 25 della presente legge;
b) la determinazione delle modalità specifiche di formazione e di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata sul territorio regionale per quanto attiene al raccordo con gli enti locali e con i soggetti privati;
c) la determinazione di interventi per agevolare l’accesso al credito, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell’ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione, ai sensi dell’
art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998 e con le specificazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo.
2 bis. Nelle materie oggetto della presente legge, il Consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all’indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto o da altre disposizioni di legge sono esercitate della Giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).(3) Comma aggiunto con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 14.