Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .(1)
2.Al fine di consentire la vigilanza ed il controllo della Regione ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 580/1993, le camere di commercio trasmettono alla Giunta regionale il preventivo economico ed il bilancio d’esercizio. La relazione annuale presentata dall’Unione regionale ai sensi dell’articolo 5 bis della l. 580/1993 contiene una sintesi dei programmi attuati e degli interventi realizzati nell’anno precedente da parte delle singole camere di commercio.(21)
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, su richiesta motivata della Giunta Regionale le Camere di commercio sono tenute a fornire alla Giunta stessa copia o facoltà di visione di ogni atto o documento necessario.
4. Il Consiglio regionale designa i rappresentanti della Regione nei collegi dei revisori delle camere di commercio.(14)
V. BU 10 dicembre 1998, n. 42, Avviso: "Ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla stessa legge alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza.".