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Legge regionale 31 luglio 1998, n. 42

Norme per il trasporto pubblico locale.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 agosto 1998

Art. 2
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) modalità di trasporto: le diverse modalità di esercizio dei servizi di trasporto, quali i servizi automobilistici, ferroviari ed a guida vincolata, lacuali, fluviali, marittimi e aerei;
b) servizi programmati: i servizi di trasporto pubblico individuati dagli enti competenti ed effettuati nelle forme indicate all'articolo 13. I servizi programmati si distinguono in:
1) servizi minimi, di cui all' Sito esternoarticolo 16 del d.lgs. 422/1997 e successive modifiche;
2) servizi aggiuntivi, istituiti per migliorare l'offerta di trasporto pubblico in aggiunta ai servizi minimi;
c) servizi autorizzati: i servizi di trasporto pubblico effettuati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed autorizzati ai sensi dell'articolo 14;
d) sistema integrato dei servizi: il sistema che consente all'utenza di fruire di mezzi di trasporto, di una o più modalità, coordinati ed in coincidenza tra loro;
e) sistema tariffario integrato: la disciplina tariffaria che consente all'utenza di fruire del sistema integrato dei servizi di cui alla lettera d) avvalendosi di un unico titolo di viaggio;
f) infrastruttura di via: la sede, gli impianti e il segnalamento necessari all'esercizio di servizi di trasporto a guida vincolata.

Note del Redattore:

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Alinea così sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa..

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Comma sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 4, poi con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.7, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 97.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 5 e ora così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 8.

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Lettera abrogata con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 16 e ora così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.29.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.1.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.2.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.3.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.4.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.5.

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.6, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 96.

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Parole aggiunte con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.6.

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Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.9, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.10.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.11.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.12 ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 23.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.13 ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 23.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.14.

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Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.15.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.16.

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Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.17.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.18.

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Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.19.

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Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 100.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.21.

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Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.22, ed ora così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.23.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.24.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.25, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.26.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.27.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 28.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.30.

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Articolo abrogato con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 31.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Alinea così sostituita con l.r. 29 dicembre 2003, n. 68 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 68 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 1.

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Lettera abrogata con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 61

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Comma prima aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 30, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 32.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 92.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 94.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 95.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 98.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 98.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 101.

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Lettera abrogata con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 16.

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Articolo abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

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Comma abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 15.

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Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 23.

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Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 53.

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Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 51 bis.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.