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Legge regionale 23 dicembre 1998, n. 100

Disciplina tariffaria di trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima del 31 dicembre 1998

Art. 1
- Titoli di viaggio a tariffa agevolata
1. Alle categorie di cittadini residenti nel territorio della Regione Toscana indicate al successivo articolo 2 viene rilasciato uno dei seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata:
a) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per la rete urbana della città di residenza;
b) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per un percorso effettuato su linee ordinarie extraurbane;
c) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, cumulativo dei titoli di cui alle precedenti lettere a) e b), riferibile alla rete urbana della città di residenza o di destinazione;
2. Alle categorie medesime vengono inoltre rilasciati i seguenti titoli:
a) biglietto di corsa semplice o a tempo, adottato nei centri dotati di servizi urbani che, alla tariffa aziendale dei biglietti medesimi, dà diritto alla libera circolazione per giorni uno sulla rete a cui il biglietto si riferisce;
b) biglietto di corsa semplice per percorsi extraurbani che, alla tariffa relativa al percorso di andata, dà diritto alla effettuazione del percorso in andata e ritorno.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.