Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1
Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 21 gennaio 1998
Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana, nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale, sostiene, con la presente legge, le attività volte a conseguire e diffondere il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale.
2.
A tal fine, in particolare, la Regione:
a) può finanziare lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici delle specie di interesse zootecnico;
b) può sostenere l’esecuzione dei controlli della produttività animale finalizzati all’attività di miglioramento genetico;
c) può attivare iniziative volte alla sperimentazione delle tecniche di inseminazione strumentale nella specie ovina;
d) può promuovere la diffusione dell’inseminazione strumentale negli allevamenti delle specie ovina ed equina;
e) può incentivare la valutazione genetica degli arieti di razze da latte destinati alla produzione di seme per l’inseminazione strumentale;
e bis)
può incentivare la valutazione genetica dei riproduttori equini di razze di interesse agricolo e agrituristico.
(4)
e ter)
può finanziare le strutture che effettuano la valutazione genetica di capi animali destinati alla riproduzione e le operazioni relative alla produzione e raccolta di materiale seminale e di embrioni;
(10)
f) può agevolare l’organizzazione, nell’ambito regionale, delle manifestazioni zootecniche ufficiali o, comunque, di particolare rilevanza e la partecipazione alle stesse degli allevatori interessati;
f bis)
può incentivare l’acquisto di riproduttori maschi e femmine iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.
(4)
g) può finanziare le attività di acquisizione ed elaborazione delle informazioni relative all’esercizio della riproduzione animale.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 3 agosto 2000, n. 64 , art. 3; poi ancora sostituito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 4. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 21.
Comma prima aggiunto con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 2; poi comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.