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Legge regionale 23 dicembre 1998, n. 100

Disciplina tariffaria di trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima del 31 dicembre 1998

Art. 5
- Decorrenza
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente Legge si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURT della deliberazione di cui al primo comma del precedente articolo 3. È fatta salva la validità dei titoli di viaggio a tariffa agevolata già rilasciati ai sensi dell’ art. 16 della legge regionale 18 maggio 1983 n. 33 , come modificato dall’ art. 5, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998 n. 4 , fino alla loro naturale scadenza.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.