Legge regionale 23 dicembre 1998, n. 100
Disciplina tariffaria di trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie.
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima del 31 dicembre 1998
Art. 5
- Decorrenza
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente Legge si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURT della deliberazione di cui al primo comma del precedente articolo 3. È fatta salva la validità dei titoli di viaggio a tariffa agevolata già rilasciati ai sensi dell’ art. 16 della legge regionale 18 maggio 1983 n. 33 , come modificato dall’ art. 5, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998 n. 4 , fino alla loro naturale scadenza.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.