Legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74
Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario.
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 5 novembre 1998
Art. 9
- Programmazione della formazione permanente
1. Il Consiglio Regionale definisce nel Piano sanitario regionale o con specifico atto di programmazione, gli indirizzi e le specifiche disposizioni per lo svolgimento delle attività di formazione permanente, avvalendosi del Consiglio sanitario regionale sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito sanitario.