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Legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74

Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 5 novembre 1998

Art. 3
- Tipologia delle attività e soggetti realizzatori
1. Per le finalità del Servizio sanitario regionale sono realizzate le seguenti attività volte alla formazione per l’accesso ai profili ed alla ulteriore qualificazione delle figure professionali sanitarie, che la Regione intende promuovere nel rispetto dell’art. 124, comma 1, del Dgls 31 marzo 1998, n. 112:
a) formazione svolta dalle Aziende sanitarie, previa autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, per il conseguimento del titolo per l’accesso alle professioni sanitarie impiegate nel servizio sanitario, in attuazione di specifiche normative nazionali o regionali;
b) formazione svolta nelle strutture del Servizio sanitario relativa al conseguimento dei diplomi universitari del settore sanitario ai sensi dell’Sito esternoart. 1, comma 1, lettera o) della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e di quanto disposto dall’Sito esternoart. 6, comma 3, del DLgs 30 dicembre 1992 n. Sito esterno502 così come modificato dal Sito esternoDLgs 7 dicembre 1993 n. 517 di seguito denominate decreto delegato;
c) attività di ulteriore qualificazione destinate alla formazione complementare attraverso iniziative di specializzazione o di perfezionamento di coloro che sono in possesso di titoli abilitanti relativi ai profili professionali di cui alla lettera b) del presente comma sia in ambito clinico-assistenziale che per l’espletamento di funzioni di coordinamento e di attività didattiche;
d) attività di ulteriore qualificazione svolte tramite iniziative di aggiornamento e perfezionamento professionale per coloro che sono in possesso di un titolo abilitante all’esercizio di professioni sanitarie, organizzate dall’Università, dalle Regioni, dalle Aziende sanitarie e da altri soggetti pubblici del Servizio sanitario nazionale;
e) formazione specifica in medicina generale svolta dalla Regione e dalle Aziende sanitarie in collaborazione con l’Ordine dei medici;
f) attività di tirocinio all’interno delle strutture del Servizio sanitario previste nell’ambito della formazione scolastica o universitaria di particolari figure professionali oltre a quelle già indicate alla lettera b).
2. Le attività formative di cui al comma 1, lettera d) sono istituite esclusivamente dalle Università degli studi, dalla Regione, dalle Aziende sanitarie o da altri soggetti pubblici del Servizio sanitario nazionale. Le suddette istituzioni per l’attuazione delle attività formative di cui al presente comma, possono stabilire apposite convenzioni con soggetti formativi sia pubblici che privati. In tali convenzioni dovranno essere definite anche le entità degli oneri economici a carico dei partecipanti ai sensi di quanto specificatamente stabilito nelle ulteriori disposizioni di cui all’art. 5, comma 3.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.