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Legge regionale 22 luglio 1998, n. 38

Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 31 luglio 1998

Art. 6
- Formazione professionale
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge, promuove, ai sensi della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale", secondo le procedure previste dagli articoli 6 e 14, corsi di qualificazione e riqualificazione, di riconversione e aggiornamento del personale regionale e degli Enti locali, in relazione alle problematiche connesse all’attuazione del Piano di regolazione degli orari della città ed a progetti di miglioramento dell’efficienza dei servizi, sotto il profilo della riorganizzazione, della fruibilità e della innovazione tecnologica.
2. I corsi devono essere realizzati coerentemente alle scelte di pari opportunità di cui all’Sito esternoart. 1 della Legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro".

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 176.

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Lettera inserita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 176.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 177.

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Comma inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 178.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 179.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 180.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.