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Legge regionale 22 luglio 1998, n. 38

Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 31 luglio 1998

Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La Regione, nel riconoscere i diritti di cittadinanza di uomini e donne, in armonia con i propri principi fissati dallo Statuto e dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche, nel rispetto delle competenze di cui all’Sito esternoart. 36, comma terzo, della legge 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" riconosce come metro di misura delle trasformazioni del tempo e dello spazio urbano:
a) il diritto delle donne e degli uomini alla scelta del tempo di vita;
b) la soggettività delle bambine e dei bambini;
c) il valore delle diversità etniche e culturali.
2. La Regione, con la presente legge, promuove:
a) pari opportunità, qualità della vita e dimensione di comunità, nella progettazione degli spazi e delle infrastrutture, nella dislocazione delle funzioni, nella programmazione dei flussi di mobilità, nella modulazione dei tempi d’uso delle attrezzature e dei servizi;
b) l’accessibilità alle attività lavorative e ai servizi destinati alla cura, alla vita di relazione, alla crescita culturale e ricreativa, allo scopo di favorire il riequilibrio delle responsabilità professionali e di cura tra donne e uomini, anche mediante una diversa organizzazione dei lavori, e l’integrazione nella vita sociale, senza esclusioni;
c) l’armonizzazione dei tempi delle città tramite il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 176.

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Lettera inserita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 176.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 177.

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Comma inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 178.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 179.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 180.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.