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Legge regionale 20 marzo 1998, n. 17

Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 30 marzo 1998

Titolo II
- REALIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA TOSCANA
Art. 6
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento per l’attuazione degli interventi sulla RET
2. Il regolamento stabilisce, tra l’altro:
a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della RET;
b) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all’installazione e all’adeguamento della segnaletica;
c) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici;
d) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle Province e all’inserimento di nuova viabilità;
e) le modalità da adottare da parte delle Province nel caso di inserimento di nuova viabilità di uso privato, nel rispetto della procedura a tal fine prevista all’ art. 4 , comma 4;
f) le modalità per un’informazione periodica alla Regione da parte delle Province.
Art. 7
- Realizzazione e manutenzione della Rete Escursionistica Toscana
1. Le Province provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e delle relative attrezzature. Coordinano altresì gli interventi degli altri enti locali.
2. I Comuni provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse comunale e delle relative attrezzature.
3. I parchi provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità tracciata al loro interno e delle relative attrezzature.
4. Le Province possono delegare alle Comunità Montane ed ai Comuni singoli o associati la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale.
5. La Regione interviene per la realizzazione e la manutenzione della R.E.T. con gli strumenti programmatori e finanziari di cui alla LR 14 novembre 1996, n. 84 recante "Interventi a sostegno della qualificazione dell’offerta turistica complessiva".
Nella eventualità che gli interventi interessino territori appartenenti ad altre Regioni, la Giunta regionale promuove le necessarie intese, ai sensi dell’Sito esternoart. 8 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .
Art. 8
- Interventi sulla Rete Escursionistica Toscana
1. Ai fini della presente legge, è vietato ogni intervento sulla viabilità inserita nel catasto della RET, fatti salvi gli interventi di manutenzione e di apposizione della segnaletica previsti dagli articoli precedenti, nonché gli interventi colturali ed il taglio dei boschi.
2. Nella viabilità di uso privato, l’ente competente ai sensi dell’ articolo 7 può rilasciare autorizzazioni per interventi diversi da quelli del comma 1, per motivate esigenze, ai soggetti titolari del diritto di proprietà e di altri diritti reali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.