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Legge regionale 20 marzo 1998, n. 17

Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 30 marzo 1998

Titolo I
- NORME GENERALI
Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana, nell’ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio toscano, favorisce lo sviluppo dell’attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l’ambiente e per sostenere un sviluppo turistico compatibile, promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la realizzazione d i attrezzature correlate.
Art. 2
- Definizione di escursionismo
1. Ai fini della presente legge è escursionismo l’attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l’ausilio di mezzi a motore.
Art. 3
- Rete Escursionistica Toscana
1. Ai fini della presente legge è Rete Escursionistica Toscana (RET) l’insieme delle strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani ed inserite nel catasto di cui all’art. 4, consentono l’attività di escursionismo.
2. È inserita nella RET la viabilità che abbia una o più delle seguenti caratteristiche:
a) sia compresa nei parchi, nelle aree protette e nelle riserve naturali, di cui alla Sito esternoL. 6 dicembre 1991, n. 394 e alla LR 11 aprile 1995, n. 49;
b) sia compresa nelle zone di particolare interesse ambientale, di cui alla Sito esternoL. 8 agosto 1985, n. 431 ;
c) sia identificata come complementare e funzionale alla viabilità di cui alle lettere a) e b);
d) sia identificata come funzionale alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica toscana;
e) sia riconosciuta di interesse storico-ambientale.
3. La RET si articola in viabilità:
a) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all’ambito territoriale di ogni singolo Comune con possibili brevi e funzionali sconfinamenti;
b) di interesse provinciale, nei casi di percorrenza con attraversamento del territorio di più Comuni, ovvero di itinerari a lunga percorrenza;
c) interna ai parchi, nei casi di itinerari escursionistici tracciati nel territorio dei parchi di cui alla Sito esternoL. 6 dicembre 1991 n. 394 e alla LR 11 aprile 1995 n. 49
4. La viabilità ricompresa nella RET è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.
5. La RET è considerata risorsa essenziale del territorio ai sensi dell’ art. 2 della LR 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed è inserita nel Sistema Informativo Territoriale di cui all’art. 4 della legge medesima.
6. Nelle strade di cui al comma 1, anche non inserite nella RET, l’apposizione di segnaletica rivolta agli escursionisti è comunque soggetta alle norme del regolamento di cui all’art. 6.
Art. 4
- Catasto della Rete Escursionistica Toscana
1. È istituito il catasto della RET, suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle Province.
2. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione del catasto della RET A tal fine acquisisce le proposte delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni, dei parchi e, sentiti la Consulta tecnica di cui all’a rt. 3 della LR 11 aprile 1995, n. 49, il Corpo forestale dello Stato, il Club Alpino Italiano, approva con atto motivato in via preliminare l’elenco della viabilità da inserire nel catasto.
3. La Giunta regionale fissa un termine non inferiore a 60 giorni entro il quale devono pervenire le proposte delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni e dei parchi. In caso di inerzia, decorso tale termine, la Giunta regionale provvede direttamente.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 è pubblicato sul BURT e comunicato ai Comuni interessati. Nel caso in cui il provvedimento preveda l’inserimento nel catasto di tratti di viabilità di uso privato, la Giunta regionale provvede a darne notizia mediante raccomandata con avviso di ritorno ai proprietari e ai titolari di diritti reali, i quali entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata possono proporre opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento medesimo. Entro 30 giorni dalla pubblic azione sul BURT chiunque può produrre alla Giunta regionale osservazioni al provvedimento.
5. Trascorsi i termini di cui al comma 4 la Giunta regionale, esaminate le osservazioni e le opposizioni e sentito il parere dei soggetti di cui al comma 2, decide in ordine a queste, approva in via definitiva l’inserimento della viabilità nelle rispettive sezioni provinciali del catasto della RET e ne dispone il trasferimento alle rispettive Province.
Art. 5
- Viabilità di uso privato
1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della RET è consentito l’accesso ed il transito ai fini escursionistici nell’ambito della traccia viaria segnalata a norma dell’ articolo 3 , comma 6. È consentito altresì l’accesso per gli interventi di manutenzione ed apposizione della segnaletica ai soggetti individuati all’ art. 7
2. L’accesso ed il transito sono consentiti ai soli escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture ed attrezzature.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.