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Legge regionale 20 marzo 1998, n. 17

Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 30 marzo 1998

Art. 6
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento per l’attuazione degli interventi sulla RET
2. Il regolamento stabilisce, tra l’altro:
a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della RET;
b) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all’installazione e all’adeguamento della segnaletica;
c) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici;
d) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle Province e all’inserimento di nuova viabilità;
e) le modalità da adottare da parte delle Province nel caso di inserimento di nuova viabilità di uso privato, nel rispetto della procedura a tal fine prevista all’ art. 4 , comma 4;
f) le modalità per un’informazione periodica alla Regione da parte delle Province.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.