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Legge regionale 20 marzo 1998, n. 17

Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 30 marzo 1998

Art. 3
- Rete Escursionistica Toscana
1. Ai fini della presente legge è Rete Escursionistica Toscana (RET) l’insieme delle strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani ed inserite nel catasto di cui all’art. 4, consentono l’attività di escursionismo.
2. È inserita nella RET la viabilità che abbia una o più delle seguenti caratteristiche:
a) sia compresa nei parchi, nelle aree protette e nelle riserve naturali, di cui alla Sito esternoL. 6 dicembre 1991, n. 394 e alla LR 11 aprile 1995, n. 49;
b) sia compresa nelle zone di particolare interesse ambientale, di cui alla Sito esternoL. 8 agosto 1985, n. 431 ;
c) sia identificata come complementare e funzionale alla viabilità di cui alle lettere a) e b);
d) sia identificata come funzionale alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica toscana;
e) sia riconosciuta di interesse storico-ambientale.
3. La RET si articola in viabilità:
a) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all’ambito territoriale di ogni singolo Comune con possibili brevi e funzionali sconfinamenti;
b) di interesse provinciale, nei casi di percorrenza con attraversamento del territorio di più Comuni, ovvero di itinerari a lunga percorrenza;
c) interna ai parchi, nei casi di itinerari escursionistici tracciati nel territorio dei parchi di cui alla Sito esternoL. 6 dicembre 1991 n. 394 e alla LR 11 aprile 1995 n. 49
4. La viabilità ricompresa nella RET è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.
5. La RET è considerata risorsa essenziale del territorio ai sensi dell’ art. 2 della LR 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed è inserita nel Sistema Informativo Territoriale di cui all’art. 4 della legge medesima.
6. Nelle strade di cui al comma 1, anche non inserite nella RET, l’apposizione di segnaletica rivolta agli escursionisti è comunque soggetta alle norme del regolamento di cui all’art. 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.