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Legge regionale 20 marzo 1998, n. 17

Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 30 marzo 1998

Art. 11
- Disposizioni Finanziarie
1. Agli oneri di spesa derivanti dall’attuazione dell’ art. 9 si fa fronte, per l’anno 1998, con le disponibilità previste sul capitolo 38170 "Servizi di soccorso rete escursionistica (LR 17/98)" del bilancio di previsione 1998. Agli oneri di spesa per gli esercizi 1999 e successivi si farà fronte con leggi di bilancio.
2. Agli altri oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte con legge di bilancio, utilizzando allo scopo gli stanziamenti che saranno disposti per gli interventi finanziari previsti dalla LR 14 novembre 1996, n. 84
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.