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Legge regionale 12 novembre 1997, n. 82

Fusione per incorporazione della Fidi Agricola SpA nella Fidi Toscana SpA.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima del 21 novembre 1997

Art. 4
1. Il titolo della L.R. 30 maggio 1994 n. 41 è sostituito dal seguente: Attribuzione alla Fidi Toscana SpA di nuove funzioni in favore delle imprese agricole.
2. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 8, 9, 10, 11, 15 e 16 della L.R. 30 maggio 1994 n. 41 .
3. Nel testo della L.R. 30 maggio 1994 n. 41 le parole Società e Fidi Agricola SpA sono sostituite dalle parole Fidi Toscana SpA.
4. La lettera c) del comma 1 dell’ art. 6 della L.R. 30 maggio 1994 n. 41 è sostituita dalla seguente: c) il volume di credito massimo garantito, espresso in un multiplo del patrimonio.
5. Il comma 3 dell’ art. 7 della L.R. 30 maggio 1994 n. 41 è sostituito dal seguente: 3. Per i soggetti beneficiari l’ammontare è determinato entro i limiti dello 0,30% annuo del credito garantito per le operazioni a breve termine e dello 0,15% annuo del finanziamento ottenuto per ogni anno di durata dell’operazione per le operazioni a medio e lungo termine.
6. Le modifiche alla L.R. 30 maggio 1994 n. 41 indicate ai commi precedenti entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola SpA nella Fidi Toscana SpA.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n.11 , art.1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.