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Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76

Riconoscimento e misure a sostegno dell’attività dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) - Federazione regionale della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 29 ottobre 1997

Art. 1
1. La Regione Toscana nel quadro delle azioni di sostegno volte alla promozione ed alla incentivazione del processo di integrazione europea sostiene, nelle manifestazioni singole ed associate, le iniziative tese ad accrescere la partecipazione ed il ruolo delle Autonomie Locali toscane.
Art. 2
1. Per il raggiungimento di tale finalità la Regione Toscana, in quanto aderente all’Associazione Italiana dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE), riconosce e sostiene l’attività della Federazione Regionale Toscana nelle forme e con le modalità di cui ai successivi articoli.
Art. 3
1. Il Consiglio regionale mette a disposizione gratuita della Federazione Regionale Toscana dell’AICCRE i locali, gli arredi e le attrezzature per la sede ed assume, a carico del proprio bilancio, le relative spese di illuminazione, di riscaldamento, telefoniche e postali.
2. Il Consiglio regionale può anche sostenere l’attuazione del programma di attività dell’AICCRE mediante il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di personale del ruolo regionale, oppure, in alternativa, mediante la concessione di un contributo finanziario nella misura da definirsi annualmente in base alle scelte ed alle disponibilità finanziarie risultanti dal bilancio di previsione per l’anno di riferimento. (1)

Articolo prima sostituito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 8, art. 1. Poi articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2013, n. 73, art. 1.

Art. 4
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede annualmente (3)

Parola inserita con l.r. 10 dicembre 2013, n. 73, art. 2.

, con propria deliberazione, a quanto previsto al precedente articolo , stabilendo i limiti degli interventi in ordine al numero dei locali e alla tipologia degli arredi e delle attrezzature, all’importo massimo delle spese per il funzionamento della sede e ai dipendenti da distaccarsi, oppure all’importo del contributo finanziario, da definire annualmente in base alle scelte e alle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, (4)

Parole inserite con l.r. 10 dicembre 2013, n. 73, art. 2.

per l’attuazione del programma di attività. (2)

Parole aggiunte con l.r. 24 febbraio 2011, n. 8, art. 2.

Art. 5
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti disposti dal bilancio interno del Consiglio che presenta la necessaria disponibilità.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 8 , art. 1. Poi articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2013, n. 73 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 24 febbraio 2011, n. 8 , art. 2.

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Parola inserita con l.r. 10 dicembre 2013, n. 73 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 10 dicembre 2013, n. 73 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.