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Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76

Riconoscimento e misure a sostegno dell’attività dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) - Federazione regionale della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 29 ottobre 1997

Art. 4
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede annualmente (3)

Parola inserita con l.r. 10 dicembre 2013, n. 73, art. 2.

, con propria deliberazione, a quanto previsto al precedente articolo , stabilendo i limiti degli interventi in ordine al numero dei locali e alla tipologia degli arredi e delle attrezzature, all’importo massimo delle spese per il funzionamento della sede e ai dipendenti da distaccarsi, oppure all’importo del contributo finanziario, da definire annualmente in base alle scelte e alle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, (4)

Parole inserite con l.r. 10 dicembre 2013, n. 73, art. 2.

per l’attuazione del programma di attività. (2)

Parole aggiunte con l.r. 24 febbraio 2011, n. 8, art. 2.


Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 8 , art. 1. Poi articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2013, n. 73 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 24 febbraio 2011, n. 8 , art. 2.

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Parola inserita con l.r. 10 dicembre 2013, n. 73 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 10 dicembre 2013, n. 73 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.