Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76
Riconoscimento e misure a sostegno dell’attività dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) - Federazione regionale della Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 29 ottobre 1997
Art. 4
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede annualmente (3), con propria deliberazione, a quanto previsto al precedente articolo , stabilendo i limiti degli interventi in ordine al numero dei locali e alla tipologia degli arredi e delle attrezzature, all’importo massimo delle spese per il funzionamento della sede e ai dipendenti da distaccarsi, oppure all’importo del contributo finanziario, da definire annualmente in base alle scelte e alle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, (4) per l’attuazione del programma di attività. (2)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 8 , art. 1. Poi articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2013, n. 73 , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.