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Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76

Riconoscimento e misure a sostegno dell’attività dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) - Federazione regionale della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 29 ottobre 1997

Art. 3
1. Il Consiglio regionale mette a disposizione gratuita della Federazione Regionale Toscana dell’AICCRE i locali, gli arredi e le attrezzature per la sede ed assume, a carico del proprio bilancio, le relative spese di illuminazione, di riscaldamento, telefoniche e postali.
2. Il Consiglio regionale può anche sostenere l’attuazione del programma di attività dell’AICCRE mediante il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di personale del ruolo regionale, oppure, in alternativa, mediante la concessione di un contributo finanziario nella misura da definirsi annualmente in base alle scelte ed alle disponibilità finanziarie risultanti dal bilancio di previsione per l’anno di riferimento. (1)

Articolo prima sostituito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 8, art. 1. Poi articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2013, n. 73, art. 1.


Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 8 , art. 1. Poi articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2013, n. 73 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 24 febbraio 2011, n. 8 , art. 2.

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Parola inserita con l.r. 10 dicembre 2013, n. 73 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 10 dicembre 2013, n. 73 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.