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Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 75

Disposizioni per le gestioni liquidatorie delle soppresse Unità Sanitarie Locali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 ottobre 1997

Art. 1
- Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie
1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, ai Direttori Generali delle Aziende unità sanitarie locali istituite ai sensi del Sito esternoD.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , come modificato dal Sito esternoD.Lgs 7 dicembre 1993, n. 517 e ai sensi dell’ art. 2 , della L.R. 29 giugno 1994, n. 49 , sono attribuite le funzioni di Commissario Liquidatore delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell’ambito territoriale delle rispettive Aziende.
2. Ai Direttori Generali, quali legali rappresentanti delle gestioni stralcio-liquidatorie di cui al Sito esternocomma 1, dell’art. 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e Sito esternocomma 14 dell’art. 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , compete la titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali fino al 31 dicembre 1994.
3. Ai Direttori Generali, quali legali rappresentanti delle suddette gestioni, compete la legittimazione attiva e passiva per i rapporti processuali relativi ai crediti ed ai debiti delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali.
Art. 2
- Disposizioni finanziarie
1. I debiti delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, nonché i relativi atti esecutivi, gravano unicamente sulle dotazioni finanziarie disposte da provvedimenti statali e regionali aventi tale specifica destinazione ed appositamente costituite presso gli istituti tesorieri delle Aziende unità sanitarie locali.
2. I debiti e gli atti previsti dal comma 1, non possono gravare sui beni e sulle disponibilità finanziarie diverse da quelle indicate in tale comma delle Aziende unità sanitarie locali e della Regione.
Art. 3
- Compiti del Commissario Liquidatore
1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal comma 4, dell’ art. 36 , della L.R. 2 gennaio 1995, n. 1 , definisce con proprie direttive i compiti dei Commissari Liquidatori e le modalità di svolgimento delle gestionali liquidatorie.
2. I Commissari Liquidatori per lo svolgimento delle funzioni relative alle gestioni liquidatorie si avvalgono delle strutture organizzative delle Aziende unità sanitarie locali.
3. Le Aziende ospedaliere collaborano con le strutture organizzative delle Aziende unità sanitarie locali per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione liquidatoria delle soppresse unità sanitarie locali di rispettiva competenza territoriale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.