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Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 75

Disposizioni per le gestioni liquidatorie delle soppresse Unità Sanitarie Locali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 ottobre 1997

Art. 3
- Compiti del Commissario Liquidatore
1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal comma 4, dell’ art. 36 , della L.R. 2 gennaio 1995, n. 1 , definisce con proprie direttive i compiti dei Commissari Liquidatori e le modalità di svolgimento delle gestionali liquidatorie.
2. I Commissari Liquidatori per lo svolgimento delle funzioni relative alle gestioni liquidatorie si avvalgono delle strutture organizzative delle Aziende unità sanitarie locali.
3. Le Aziende ospedaliere collaborano con le strutture organizzative delle Aziende unità sanitarie locali per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione liquidatoria delle soppresse unità sanitarie locali di rispettiva competenza territoriale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.