Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 75
Disposizioni per le gestioni liquidatorie delle soppresse Unità Sanitarie Locali.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 ottobre 1997
Art. 2
- Disposizioni finanziarie
1. I debiti delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, nonché i relativi atti esecutivi, gravano unicamente sulle dotazioni finanziarie disposte da provvedimenti statali e regionali aventi tale specifica destinazione ed appositamente costituite presso gli istituti tesorieri delle Aziende unità sanitarie locali.
2. I debiti e gli atti previsti dal comma 1, non possono gravare sui beni e sulle disponibilità finanziarie diverse da quelle indicate in tale comma delle Aziende unità sanitarie locali e della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.