Menù di navigazione

Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 75

Disposizioni per le gestioni liquidatorie delle soppresse Unità Sanitarie Locali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 ottobre 1997

Art. 2
- Disposizioni finanziarie
1. I debiti delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, nonché i relativi atti esecutivi, gravano unicamente sulle dotazioni finanziarie disposte da provvedimenti statali e regionali aventi tale specifica destinazione ed appositamente costituite presso gli istituti tesorieri delle Aziende unità sanitarie locali.
2. I debiti e gli atti previsti dal comma 1, non possono gravare sui beni e sulle disponibilità finanziarie diverse da quelle indicate in tale comma delle Aziende unità sanitarie locali e della Regione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.