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Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 75

Disposizioni per le gestioni liquidatorie delle soppresse Unità Sanitarie Locali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 ottobre 1997

Art. 1
- Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie
1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, ai Direttori Generali delle Aziende unità sanitarie locali istituite ai sensi del Sito esternoD.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , come modificato dal Sito esternoD.Lgs 7 dicembre 1993, n. 517 e ai sensi dell’ art. 2 , della L.R. 29 giugno 1994, n. 49 , sono attribuite le funzioni di Commissario Liquidatore delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell’ambito territoriale delle rispettive Aziende.
2. Ai Direttori Generali, quali legali rappresentanti delle gestioni stralcio-liquidatorie di cui al Sito esternocomma 1, dell’art. 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e Sito esternocomma 14 dell’art. 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , compete la titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali fino al 31 dicembre 1994.
3. Ai Direttori Generali, quali legali rappresentanti delle suddette gestioni, compete la legittimazione attiva e passiva per i rapporti processuali relativi ai crediti ed ai debiti delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.