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Legge regionale 30 luglio 1997, n. 56

Interventi sperimentali di prevenzione per la riduzione del rischio sismico.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima del 9 agosto 1997

Art. 9
- Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con le variazioni del bilancio 1997 di cui al comma successivo.
2. Al bilancio di previsione 1997 è apportata, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa, la seguente variazione:
omissis.
3. Agli interventi di cui alla presente legge saranno altresì destinati finanziamenti vincolati assegnati dallo Stato che saranno iscritti in bilancio ai sensi dell’ art. 91 della L.R. 6 maggio 77 n. 28 e successive modificazioni.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio utilizzando allo scopo sia i finanziamenti vincolati di cui al 3º comma assegnati dallo Stato, sia l’accantonamento di L. 1.500.000.000 disposto, per l’anno 1998, in corrispondenza del cap. 50060 sul bilancio pluriennale 1997/99 ai sensi dell’ art. 7 della L.R. n. 3 del 15 gennaio 97 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.