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Legge regionale 30 luglio 1997, n. 56

Interventi sperimentali di prevenzione per la riduzione del rischio sismico.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima del 9 agosto 1997

Art. 7
- Importo dei contributi
1. Per la progettazione esecutiva degli interventi sperimentali su edifici è concesso, in via di anticipazione, un contributo in conto capitale fino al 50% del costo di progettazione e comunque non superiore a lire due milioni per unità immobiliare.
2. Per la progettazione degli interventi facenti parte di aggregati strutturali il contributo di cui al comma precedente è concedibile sulla base di un progetto unico per l’intero aggregato strutturale.
3. Per la realizzazione degli interventi sperimentali su edifici è concesso un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ammessa e comunque non superiore a lire venti milioni per unità immobiliare, al netto del contributo di cui al comma 1.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concedibili anche quando gli interventi sono inseriti in un progetto più ampio relativo all’immobile.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità per il recupero del contributo di cui al primo comma, qualora la progettazione finanziata con il contributo non venga eseguita in conformità al piano di cui all’ art. 6 e nei termini ivi indicati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.