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Legge regionale 5 marzo 1997, n. 15

Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 14 marzo 1997

Art. 6
- Programma annuale di interventi ed aiuti
1. Entro il primo trimestre di ogni anno il Consiglio regionale, su proposta della Giunta da presentarsi entro il 31 gennaio, approva il programma annuale di interventi e di aiuti relativo ai processi produttivi, alle attività rurali ed alle strutture collegate, inseriti nell’elenco regionale di cui all’ art. 5
2. Nel programma sono contenute le tipologie di intervento da perseguire nell’anno di riferimento, fra quelle di cui all’ art. 3
3. Il programma annuale stabilisce altresì i criteri, le entità e le modalità di erogazione degli aiuti in relazione ad ogni singola tipologia.
4. La concessione degli aiuti può essere subordinata alla stipula di apposita convenzione tra l’interessato e la Giunta regionale che definisca specifici obblighi, impegni e modalità in ordine all’esercizio dell’attività tutelata.
5. Il primo programma annuale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro novanta giorni dalla costituzione dell’elenco regionale di cui all’ art. 5

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.