Menù di navigazione

Legge regionale 7 novembre 1996, n. 79

Modifiche alla L.R. 6 aprile 1993 n. 23 "Assistenza specialistica in forma indiretta".

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 18 novembre 1996

Art. 2
- Norme di attuazione
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di deliberazione concernente i criteri di cui ai commi 13 e 14 dell’ art. 3 della L.R. 23/93 , come modificati dalla presente legge, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell’approvazione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad emanare direttive provvisorie alle Aziende unità sanitarie locali, comunque con validità non superiore a tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sulla base delle deliberazioni G.R. 10043 del 8 novembre 1993 e 3347 del 26 giugno 1995.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il presente articolo è riportato in modifica alla L.R. 6 aprile 1993, n. 23 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.