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Legge regionale 25 luglio 1996, n. 58

Istituzione di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 5 agosto 1996

Art. 7
- Norma finanziaria
1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 4 miliardi di lire per l’anno 1996.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, si fa fronte mediante la seguente variazione di bilancio, disposta per analogo importo sugli stati di previsione della competenza e della cassa della parte "Spesa" del bilancio di previsione per l’anno 1996:
omissis.
3. È autorizzata l’istituzione a partire dall’anno 1997 di specifico cap. in entrata con la seguente descrizione "Rimborsi da parte dell’Ente Nazionale Strade delle spese di progettazione". Tali somme sono destinate al reintegro del Fondo istituito con la presente legge.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r.20 giugno 1997, n. 43 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.20 giugno 1997, n. 43 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r.20 giugno 1997, n. 43 , art. 2.

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Articolo già sostituito con l.r.20 giugno 1997, n. 43 , art. 3 e ora così sostituito con l.r.6 agosto 1998, n. 51 , art. 1.

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Nota soppressa

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Articolo abrogato con l.r.2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.