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Legge regionale 25 luglio 1996, n. 58

Istituzione di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 5 agosto 1996

Art. 5
1. La Giunta regionale assegna i contributi nei 60 giorni successivi al termine di cui all’art. 3, stabilendo il termine perentorio per l’affidamento dell’incarico di progettazione. Il mancato rispetto del termine per l’affidamento dell’incarico di progettazione determina la revoca dei contributi.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r.20 giugno 1997, n. 43 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.20 giugno 1997, n. 43 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r.20 giugno 1997, n. 43 , art. 2.

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Articolo già sostituito con l.r.20 giugno 1997, n. 43 , art. 3 e ora così sostituito con l.r.6 agosto 1998, n. 51 , art. 1.

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Nota soppressa

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Articolo abrogato con l.r.2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.