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Legge regionale 25 luglio 1996, n. 58

Istituzione di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 5 agosto 1996

Art. 4
- Piano di indirizzo - Convenzione con l’Ente Nazionale delle Strade
1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell’ art. 7 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 , approva annualmente un piano di indirizzo nel quale sono individuati i criteri di definizione delle priorità di finanziamento regionale, l’importo massimo complessivo del contributo regionale assegnabile annualmente a ciascun ente, le modalità di erogazione del contributo regionale, i criteri ai quali le Province e i Comuni capoluogo di provincia devono attenersi per la definizione dei rapporti con i progettisti.
2. La Giunta regionale approva la convenzione da stipularsi con l’Ente Nazionale per le Strade, al fine di stabilire i reciproci impegni e le modalità di raccordo, nonché il riconoscimento e il rimborso delle spese di progettazione sostenute dalla Regione in applicazione della presente legge.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r.20 giugno 1997, n. 43 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.20 giugno 1997, n. 43 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r.20 giugno 1997, n. 43 , art. 2.

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Articolo già sostituito con l.r.20 giugno 1997, n. 43 , art. 3 e ora così sostituito con l.r.6 agosto 1998, n. 51 , art. 1.

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Nota soppressa

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Articolo abrogato con l.r.2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.