Legge regionale 25 luglio 1996, n. 58
Istituzione di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale.
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 5 agosto 1996
Art. 2
- Fondo regionale (1)
1. Per le finalità di cui all’ art. 1 è istituito un fondo per l’assegnazione di contributi alle Province e ai Comuni capoluogo di Provincia che provvedano alla redazione di progetti definitivi ed esecutivi, concorrendo alla spesa in misura non inferiore al 30%; il contributo regionale è erogato fino a completa copertura del costo di progettazione comprensivo di tutti gli studi connessi.
Note del Redattore:
Articolo già sostituito con l.r.20 giugno 1997, n. 43 , art. 3 e ora così sostituito con l.r.6 agosto 1998, n. 51 , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.