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Legge regionale 25 luglio 1996, n. 58

Istituzione di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 5 agosto 1996

Art. 2
1. Per le finalità di cui all’ art. 1 è istituito un fondo per l’assegnazione di contributi alle Province e ai Comuni capoluogo di Provincia che provvedano alla redazione di progetti definitivi ed esecutivi, concorrendo alla spesa in misura non inferiore al 30%; il contributo regionale è erogato fino a completa copertura del costo di progettazione comprensivo di tutti gli studi connessi.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r.20 giugno 1997, n. 43 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.20 giugno 1997, n. 43 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r.20 giugno 1997, n. 43 , art. 2.

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Articolo già sostituito con l.r.20 giugno 1997, n. 43 , art. 3 e ora così sostituito con l.r.6 agosto 1998, n. 51 , art. 1.

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Nota soppressa

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Articolo abrogato con l.r.2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.