Legge regionale 11 aprile 1995, n. 50
Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 18 aprile 1995
Art. 8
- Associazioni dei raccoglitori
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, nonché di gestione delle tartufaie e di valorizzazione del prodotto, possono costituirsi associazioni dei raccoglitori.
2. Il riconoscimento da parte dei competenti Organi Regionali di dette associazioni avverrà con le procedure di cui alla l.r. 35 del 4 agosto 86.
3. Le associazioni che ottengono il riconoscimento ai sensi della l.r. 35/1986 , per poter accedere alle facilitazioni e agevolazioni previste dalla presente legge, dovranno dimostrare che il loro statuto prevede lo svolgimento di attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni e che almeno il 50% dei soci sono residenti o nelle aree geografiche di cui all’ art. 15 o nei territori dove abitualmente svolgono la loro attività di ricerca.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 7 agosto 1996, n. 64 , art. 4; ed ora abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 8.
V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".
Articolo prima sostituito con l.r. 21 febbraio 2001, n.10 , art.4, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 8.
Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 11; poi il comma è così sostituito con con l.r. 3 luglio 2017, n. 31, art. 1 .