Legge regionale 4 aprile 1995, n. 36
Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima del 7 aprile 1995
Titolo IV
- NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 8
- Norme transitorie e finali
1. Sino alla stipula di nuove convenzioni sottoscritte in base alle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 5, restano valide le convenzioni attualmente in essere tra Artigiancredito Toscano, le Cooperative e Consorzi artigiani e le banche.(7)
2. È abrogata la l.r. 16 febbraio 1987, n. 12 , fermo restando le obbligazioni e gli impegni in corso.
Art. 8 bis
- Regime de minimis (8)
1. I contributi previsti dalla presente legge sono soggetti al regime "de minimis", come definito dalla normativa comunitaria.
Art. 9
- Norme finanziarie
1. Agli oneri della presente legge decorrenti dall’anno 1995 si fa fronte per tale anno con gli stanziamenti iscritti nei cap. 13348, 13350 e 13351 del Bilancio 1995 e, per gli anni successivi, con leggi di bilancio.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.