Legge regionale 4 aprile 1995, n. 36
Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima del 7 aprile 1995
Titolo III
- STATUTI DELLE FORME ASSOCIATIVE DI GARANZIA
Art. 6
- Statuto dell’Artigiancredito Toscano
1. Ai fini dell’accesso ai benefici della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore l’Artigiancredito Toscano provvede ad adeguare, in caso di difformità, il proprio Statuto ai seguenti principi:
a) fini di mutualità e scopo non di lucro;
b) diritto di voto negli organi sociali da parte dei soci riferito alle entità della loro base associativa;
c) compiti di rappresentanza delle Cooperative e Consorzi associati nei confronti della Regione Toscana, oltre ai compiti di sviluppo, coordinamento, assistenza tecnica e amministrativa;
d) presenza nel Consiglio di amministrazione (10) di un membro in rappresentanza dell’Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana;
e) presenza nel Consiglio di amministrazione di due membri, uno per ciascuna Associazione dell’Artigianato maggiormente rappresentativa, nominati dalla Commissione Regionale per l’Artigianato;
f) istituzione di un Collegio dei Probiviri;
2. In ogni caso, ad esclusione del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, la maggioranza dei componenti degli organi sociali è nominata dalle Cooperative e Consorzi per almeno i due terzi.
Art. 7
- Statuto delle Cooperative dei Consorzi
1. Ai fini dell’accesso ai benefici della presente legge, le Cooperative ed i Consorzi provvedono, entro un anno dalla sua entrata in vigore, ad adeguare, in caso di difformità, il proprio Statuto ai seguenti principi:
a) fini di mutualità e scopi non di lucro;
b) presenza di imprese non artigiane nei limiti massimi previsti dall’art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l’artigianato";
c) diritto di voto negli organi sociali riferito alla persona dei soci e non alla relativa quota di partecipazione al capitale sociale;
d) designazione di un membro del Consiglio di amministrazione o del Comitato Tecnico da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente;
e) istituzione di un Collegio dei Probiviri;
f) designazione del Presidente del Collegio Sindacale da parte della Provincia nel cui territorio ha sede la Cooperativa o il Consorzio, scelto fra gli iscritti nel registro previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ;
g) osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni all’Artigiancredito Toscano da parte della Cooperativa o Consorzio associato, e rispetto, entro le linee di sviluppo approvate annualmente dall’Assemblea dei soci dell’Artigiancredito Toscano, delle procedure stabilite dal Consiglio di amministrazione dello stesso Artigiancredito Toscano per la gestione dei fondi regionali.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.