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Legge regionale 21 luglio 1994, n. 52

Parco delle Alpi Apuane - Norme aggiuntive alla disciplina delle risorse lapidee - Modifiche e integrazioni alla L.R. 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni.(0)

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima del 29 luglio 1994

Art. 6
- Assetto del Monte Corchia
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 1 e 2 , per la definizione dell’assetto ambientale e produttivo del complesso carsico del Monte Corchia la Regione promuove, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e succ. mod., un accordo di programma con il consorzio del Parco delle Alpi Apuane, la Provincia di Lucca, il Comune di Stazzema e gli altri comuni territorialmente interessati.
2. L’accordo prevede l’attivazione di strumenti tecnico-scientifici atti ad evitare rischi di intercettazione delle cavità naturali e a stabilire le quantità di materiali da estrarre e le tecniche di estrazione compatibili con l’ambiente e con l’emergenza carsica presente.
3. L’accordo prevede altresì tempi e modi per la graduale riconversione della mano d’opera e per la risistemazione paesaggistica e ambientale delle aree interessate dalle attività eventualmente da dismettere e dalle relative discariche.

Note del Redattore:

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V. L.R. 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio" e, in particolare, l’ art. 29. "Commissariamento e soppressione del Consorzio delle Alpi Apuane".

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Gli artt. 7, 8 e 9 sono stati riportati in modifica alla L.R. 21 gennaio 1985 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.