Legge regionale 21 luglio 1994, n. 52
Parco delle Alpi Apuane - Norme aggiuntive alla disciplina delle risorse lapidee - Modifiche e integrazioni alla L.R. 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni.(0)
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima del 29 luglio 1994
Art. 5
- Interpretazione autentica dell’articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 1985,n. 5 e succ. mod. -Norma particolare per i bacini marmiferi industriali dei Comuni di Carrara e di Massa
1. L’ articolo 6 , comma 1º, 2º e 3º della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e succ. mod., deve essere interpretato nel senso che la speciale disciplina ivi prevista per le attività estrattive si applica a tutti i territori individuati come "Aree 2" indipendentemente dalla loro individuazione quali aree del Parco ai sensi dell’ articolo 2 , secondo comma, della stessa legge.
2. In deroga all’ articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e succ. mod., come interpretato ai sensi del primo comma, la competenza al rilascio delle autorizzazioni per il vincolo idrogeologico e per il vincolo paesistico, ove occorrano, per le cave appartenenti ai bacini marmiferi industriali dei Comuni di Carrara e di Massa è attribuita rispettivamente alla Provincia ai sensi della legge regionale 7 marzo 1994, n. 22 e al Comune ai sensi della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 e succ. mod. Detti bacini sono perimetrati dal Consorzio del Parco, d’intesa con i Comuni interessati, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Note del Redattore:
V. L.R. 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio" e, in particolare, l’ art. 29. "Commissariamento e soppressione del Consorzio delle Alpi Apuane".
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.