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Legge regionale 21 luglio 1994, n. 52

Parco delle Alpi Apuane - Norme aggiuntive alla disciplina delle risorse lapidee - Modifiche e integrazioni alla L.R. 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni.(0)

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima del 29 luglio 1994

Art. 3
- Divieti
1. Nelle aree del parco delle Alpi Apuane, come definite dall’ articolo 2 , secondo comma, della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 , e succ. mod., la coltivazione di cave è vietata, fatta eccezione per quelle inserite nelle aree 2 dell’ allegato A alla medesima legge anche a seguito della riperimetrazione disciplinata dall’ articolo 1 , nonché per quelle di cui al primo e secondo comma del medesimo articolo 1 nelle more del procedimento di riperimetrazione, fermo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.
2. Nei territori ricompresi nell’ allegato A alla legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 , e succ. mod., indipendentemente dalla loro individuazione come aree del parco, è proibita l’escavazione di materiali inerti e di dolomia, salvo quanto consentito ai sensi dell’ articolo 4

Note del Redattore:

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V. L.R. 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio" e, in particolare, l’ art. 29. "Commissariamento e soppressione del Consorzio delle Alpi Apuane".

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Gli artt. 7, 8 e 9 sono stati riportati in modifica alla L.R. 21 gennaio 1985 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.