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Legge regionale 21 luglio 1994, n. 52

Parco delle Alpi Apuane - Norme aggiuntive alla disciplina delle risorse lapidee - Modifiche e integrazioni alla L.R. 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni.(0)

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima del 29 luglio 1994

Art. 2
- Regolarizzazione delle attività estrattive in atto
1. L’inserimento delle cave nell’area 2 ai sensi del primo comma dell’ articolo 1 , consente al comune il rilascio dell’autorizzazione prevista dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e succ. mod., anche in deroga a difformi previsioni degli strumenti urbanistici comunali.
2. La coltivazione di dette cave può proseguire nelle more del rilascio dell’autorizzazione comunale purché in possesso dell’autorizzazione o nulla osta, ove previsti, concernenti il vincolo paesaggistico e quello idrogeologico, anche se conseguiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge.
3. La coltivazione non può comunque proseguire, in assenza di autorizzazione comunale, oltre sessanta giorni dalla pubblicazione sul BU della Regione Toscana della deliberazione di riperimetrazione di cui al quinto comma dell’ articolo 1

Note del Redattore:

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V. L.R. 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio" e, in particolare, l’ art. 29. "Commissariamento e soppressione del Consorzio delle Alpi Apuane".

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Gli artt. 7, 8 e 9 sono stati riportati in modifica alla L.R. 21 gennaio 1985 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.