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Legge regionale 30 maggio 1994, n. 41

Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole(*) (4)

Titolo modificato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima dell' 8 giugno 1994

Art. 17
- Finanziamento gestione stralcio
1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione stralcio di cui al precedente art. 13 , sono costituiti presso la Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

due appositi fondi:
A) Fondo per la copertura delle perdite derivanti dalle garanzie sussidiarie;
B) Fondo per la copertura delle perdite derivanti dalle garanzie fidejussorie.
2. I fondi di cui al precedente comma sono alimentati mediante trasferimento alla Società delle disponibilità esistenti nei fondi di cui alle LL.RR. 5-9-1974, n. 59 e 1-6-1977, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, determinate con le modalità indicate nel precedente art. 13
3. Il Fondo di cui al punto B) del precedente primo comma è successivamente alimentato con legge di bilancio in base alle esigenze.
4. Gli interessi maturati sulle disponibilità dei predetti fondi, al netto degli oneri fiscali, sono acquisiti al bilancio regionale.(11)

Articolo inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 6.


Note del Redattore:

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Il comma 6 dell’ art. 4 della l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , così recita: Le modifiche alla l.r. 30 maggio 1994 n. 41 .(omissis). entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 16 agosto 1995, n. 88 , art. 6, comma 9.

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Nota soppressa.

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Comma sostituito con l.r. 28 marzo 1996, n. 24 , art. 6.

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Titolo modificato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 24 aprile 2002, n. 14 , art. 3

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Articolo inserito con l.r. 8 ottobre 2004, n. 52 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.