Legge regionale 30 maggio 1994, n. 41
Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole(*) (4)
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima dell' 8 giugno 1994
Art. 13
- Rendicontazione e gestione stralcio
1. Entro il termine di cui al precedente art. 1 , comma 2, la Giunta regionale provvede alla rendicontazione delle obbligazioni precedentemente assunte dal Fondo regionale di garanzia di cui alle LL.RR. 5-9-1974, n. 59 e 1-6-1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, da cui risulti il numero delle operazioni in essere, l’ammontare delle garanzie concesse e le scadenze delle singole obbligazioni. Il rendiconto indica altresì le disponibilità esistenti e i crediti garantiti in essere, con specifica indicazione dei crediti in sofferenza suddivisi per quota capitale, interessi, spese e accessori.
2. La Fidi Toscana S.p.A.(6), in base alla rendicontazione di cui al precedente comma, definisce, su richiesta degli enti creditizi convenzionati, le successive eventuali perdite sui crediti garantiti dal Fondo regionale di garanzia di cui alle LL.RR. 59/74 e 33/77 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmettendo alla Giunta regionale la propria istruttoria con la relativa proposta di definizione.
3. Gli enti creditizi convenzionati trasmettono alla Giunta regionale, per il tramite della Fidi Toscana S.p.A.(6), le istanze di rimborso delle perdite nonché‚ ogni altra comunicazione inerente le operazioni garantite.
4. La Giunta regionale, salvo espresso diverso orientamento da esprimersi alla Fidi Toscana S.p.A.(6)entro quindici giorni dal ricevimento degli atti di cui al precedente comma 2, adotta il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni, autorizzando il conseguente pagamento tramite la Fidi Toscana S.p.A.(6)
5. La Fidi Toscana S.p.A.(6)può stipulare transazioni, ove non sia conveniente avviare o proseguire il recupero coattivo del credito, con i criteri e le modalità previsti dalla R. 28 marzo 1996, n. 24 (3)
6. La Fidi Toscana S.p.A.(6)può esonerare gli enti creditizi dall’obbligo dell’escussione del debitore principale o rinunciare a tale escussione, nei casi in cui la Regione Toscana si surroghi nell’escussione dell’ente creditizio e qualora sussistano documentati motivi di convenienza in rapporto agli oneri da sostenere e ai recuperi prevedibili(3)
7. La Giunta regionale annualmente trasmette al Consiglio regionale una relazione sulla rendicontazione delle operazioni effettuate concernenti la gestione stralcio.
8. Non sono trasferite alla Fidi Toscana S.p.A.(6)le operazioni per le quali, alla data del 30 giugno 1995, sono in corso di esperimento le azioni esecutive per la riscossione coattiva promosse dagli istituti di credito nei confronti di mutuatari inadempienti. Per dette operazioni possono essere effettuate transazioni ai sensi e per gli effetti di cui alla R. 1° giugno 1977, n. 33 , modificata con R. 12 gennaio 1994, n. 5 (2)
Note del Redattore:
Il comma 6 dell’ art. 4 della l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , così recita: Le modifiche alla l.r. 30 maggio 1994 n. 41 .(omissis). entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.