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Legge regionale 30 maggio 1994, n. 41

Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole(*) (4)

Titolo modificato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima dell' 8 giugno 1994

Art. 13
- Rendicontazione e gestione stralcio
1. Entro il termine di cui al precedente art. 1 , comma 2, la Giunta regionale provvede alla rendicontazione delle obbligazioni precedentemente assunte dal Fondo regionale di garanzia di cui alle LL.RR. 5-9-1974, n. 59 e 1-6-1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, da cui risulti il numero delle operazioni in essere, l’ammontare delle garanzie concesse e le scadenze delle singole obbligazioni. Il rendiconto indica altresì le disponibilità esistenti e i crediti garantiti in essere, con specifica indicazione dei crediti in sofferenza suddivisi per quota capitale, interessi, spese e accessori.
2. La Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

, in base alla rendicontazione di cui al precedente comma, definisce, su richiesta degli enti creditizi convenzionati, le successive eventuali perdite sui crediti garantiti dal Fondo regionale di garanzia di cui alle LL.RR. 59/74 e 33/77 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmettendo alla Giunta regionale la propria istruttoria con la relativa proposta di definizione.
3. Gli enti creditizi convenzionati trasmettono alla Giunta regionale, per il tramite della Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

, le istanze di rimborso delle perdite nonché‚ ogni altra comunicazione inerente le operazioni garantite.
4. La Giunta regionale, salvo espresso diverso orientamento da esprimersi alla Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

entro quindici giorni dal ricevimento degli atti di cui al precedente comma 2, adotta il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni, autorizzando il conseguente pagamento tramite la Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

5. La Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

può stipulare transazioni, ove non sia conveniente avviare o proseguire il recupero coattivo del credito, con i criteri e le modalità previsti dalla R. 28 marzo 1996, n. 24 (3)

Comma sostituito con l.r. 28 marzo 1996, n. 24 , art. 6.

6. La Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

può esonerare gli enti creditizi dall’obbligo dell’escussione del debitore principale o rinunciare a tale escussione, nei casi in cui la Regione Toscana si surroghi nell’escussione dell’ente creditizio e qualora sussistano documentati motivi di convenienza in rapporto agli oneri da sostenere e ai recuperi prevedibili(3)

Comma sostituito con l.r. 28 marzo 1996, n. 24 , art. 6.

7. La Giunta regionale annualmente trasmette al Consiglio regionale una relazione sulla rendicontazione delle operazioni effettuate concernenti la gestione stralcio.
8. Non sono trasferite alla Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

le operazioni per le quali, alla data del 30 giugno 1995, sono in corso di esperimento le azioni esecutive per la riscossione coattiva promosse dagli istituti di credito nei confronti di mutuatari inadempienti. Per dette operazioni possono essere effettuate transazioni ai sensi e per gli effetti di cui alla R. 1° giugno 1977, n. 33 , modificata con R. 12 gennaio 1994, n. 5 (2)

Comma aggiunto con l.r. 16 agosto 1995, n. 88 , art. 6, comma 9.


Note del Redattore:

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Il comma 6 dell’ art. 4 della l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , così recita: Le modifiche alla l.r. 30 maggio 1994 n. 41 .(omissis). entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 16 agosto 1995, n. 88 , art. 6, comma 9.

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Nota soppressa.

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Comma sostituito con l.r. 28 marzo 1996, n. 24 , art. 6.

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Titolo modificato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 24 aprile 2002, n. 14 , art. 3

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Articolo inserito con l.r. 8 ottobre 2004, n. 52 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.