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Legge regionale 30 maggio 1994, n. 41

Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole(*) (4)

Titolo modificato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima dell' 8 giugno 1994

Titolo 3
- DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 15
- Partecipazione della Regione Toscana alla Fidi Agricola S.p.A.
Art. 16
- Partecipazione della Fidi Toscana S.p.A. alla Fidi Agricola S.p.A.
Art. 17
- Finanziamento gestione stralcio
1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione stralcio di cui al precedente art. 13 , sono costituiti presso la Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

due appositi fondi:
A) Fondo per la copertura delle perdite derivanti dalle garanzie sussidiarie;
B) Fondo per la copertura delle perdite derivanti dalle garanzie fidejussorie.
2. I fondi di cui al precedente comma sono alimentati mediante trasferimento alla Società delle disponibilità esistenti nei fondi di cui alle LL.RR. 5-9-1974, n. 59 e 1-6-1977, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, determinate con le modalità indicate nel precedente art. 13
3. Il Fondo di cui al punto B) del precedente primo comma è successivamente alimentato con legge di bilancio in base alle esigenze.
4. Gli interessi maturati sulle disponibilità dei predetti fondi, al netto degli oneri fiscali, sono acquisiti al bilancio regionale.(11)

Articolo inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 6.

Art. 17 bis
1. Al fine di agevolare l'accesso al credito alle imprese dei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, è istituito presso Fidi Toscana S.p.A. un apposito fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie sussidiarie su operazioni di finanziamento a medio-lungo termine e su operazioni di leasing concesse dalle banche e dalle società di leasing.
2. Le modalità di gestione del fondo e i requisiti di accesso alla garanzia sussidiaria da parte delle imprese sono stabilite dalla Giunta regionale.
3. Al finanziamento del fondo si provvede con le somme e secondo le modalità di cui all'articolo 5, commi 2 e 2 bis della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla l.r. 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A), da ultimo modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2002, n. 46 .
Art. 18
- Finanziamento dei contributi
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione del precedente articolo 14 , è fatto fronte annualmente con legge di bilancio a decorrere dal 1994 e fino al termine della gestione stralcio.
Art. 19
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le leggi regionali 5-9-1974, n. 59; 1-6-1977, n. 33; 7-9-1981, n. 70; 31-3-1982, n. 27; 29-11-1982, n. 84; 26-8-1987, n. 49; 6-9-1993, n. 68 disciplinanti il fondo regionale di garanzia e il fondo per la concessione di garanzie fidejussorie in favore delle imprese agricole.
2. L’abrogazione ha effetto sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente legge.
3. Permangono a carico della Regione le obbligazioni pregresse derivanti dalle leggi regionali di cui al precedente comma 1 e dalle relative convenzioni con gli enti creditizi.

Note del Redattore:

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Il comma 6 dell’ art. 4 della l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , così recita: Le modifiche alla l.r. 30 maggio 1994 n. 41 .(omissis). entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 16 agosto 1995, n. 88 , art. 6, comma 9.

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Nota soppressa.

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Comma sostituito con l.r. 28 marzo 1996, n. 24 , art. 6.

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Titolo modificato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 24 aprile 2002, n. 14 , art. 3

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Articolo inserito con l.r. 8 ottobre 2004, n. 52 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.