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Legge regionale 30 maggio 1994, n. 41

Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole(*) (4)

Titolo modificato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima dell' 8 giugno 1994

Titolo 1
- COSTITUZIONE DELLA FIDI AGRICOLA S.P.A.
Art. 1
- Costituzione denominazione sede
Art. 2
- Partecipazione alla Società
Art. 3
- Oggetto sociale
1. Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

ha per oggetto sociale la concessione di garanzie sussidiarie in favore delle imprese agricole, singole o associate, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, nonché‚ delle imprese della pesca, dell’acquacoltura e della caccia, a fronte dell’approvazione da parte degli enti creditizi, ai sensi dell’Sito esternoart. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , di operazioni di credito agrario e peschereccio, a tasso ordinario o agevolato, a breve o a medio-lungo termine.
Art. 4
- Direttive ed indirizzi
1. Il Consiglio regionale può in ogni tempo emanare apposite direttive per la Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

2. La Giunta regionale indirizza attività dei rappresentanti della Regione nel quadro delle direttive impartite dal Consiglio regionale. Le direttive ed i relativi indirizzi definiscono i criteri di selezione degli interventi in relazione alle indicazioni derivanti dal Programma regionale di sviluppo nonché‚ in funzione dei programmi obiettivo di cui alla R. 9-6-1992, n. 26 Gli amministratori nominati dalla Regione Toscana, ai sensi del successivo articolo 9 , redigono la relazione di cui all’ art. 3 della l.r. 9-4-1990, n. 40 , specificando inoltre l’ammontare delle garanzie prestate nel semestre di riferimento, l’ammontare delle sofferenze registrate sui crediti garantiti e l’ammontare delle perdite rimborsate.
Art. 5
- Concessione delle garanzie
1. Per la concessione delle garanzie la Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

utilizza le disponibilità provenienti dal patrimonio, inteso come l’insieme del capitale sociale, delle riserve legali, statutarie, volontarie, delle riserve da rivalutazione per conguaglio monetario, degli utili non distribuiti, dei fondi rischi o di garanzia e dei prestiti subordinati assimilati al patrimonio dalla normativa vigente.
Art. 6
- Stipula delle convenzioni
1. Per la concessione delle garanzie la Fidi Toscana S.p.A. (6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

stipula convenzioni con gli enti creditizi, definendo, in particolare:
a) i criteri per determinare i tassi di interesse per i diversi tipi di operazioni, che devono essere comunque non superiori ai tassi di riferimento per le operazioni agevolate e ai migliori tassi di mercato per le operazioni ordinarie;
b) la quota delle eventuali perdite derivanti da operazioni garantite che deve essere assunta dalla Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

Tale quota non può comunque essere superiore al 75%;
c) il volume di credito massimo garantito, espresso in un multiplo del patrimonio. (7)

Lettera così sostituita con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

;
d) le procedure, le modalità e i tempi relativi all’istruttoria delle domande effettuata dagli enti creditizi;
e) le procedure, le modalità e i tempi relativi all’esame delle richieste di garanzia, prevedendo procedure semplificate per le operazioni di minore dimensione.
2. La Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

stipula le convenzioni con tutti gli enti creditizi che accettano le condizioni richiamate al primo comma. Le convenzioni specificano per ogni ente creditizio tali condizioni, mantenendo comunque l’uniformità delle convenzioni stesse per ciascun tipo di operazione.
3. Le convenzioni devono rendere compatibili le condizioni della garanzia sussidiaria concessa dalla Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

con la normativa che disciplina gli interventi del Fondo Interbancario di Garanzia, ai sensi dell’Sito esternoart. 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
4. Le convenzioni possono prevedere l’esonero per gli enti creditizi dall’obbligo dell’escussione del debitore principale e degli eventuali coobbligati o la rinuncia a tale escussione, qualora sussistano documentati motivi di convenienza in rapporto agli oneri da sostenere e ai recuperi prevedibili.
Art. 7
- Oneri a carico dei soggetti richiedenti e degli enti esercenti il credito
1. Per ogni operazione di credito garantita dalla Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

i soggetti beneficiari nonché‚ l’ente creditizio finanziatore sono tenuti a versare, al momento dell’erogazione, una somma destinata a contribuire alle spese di gestione della Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

2. L’ammontare degli oneri di cui al precedente comma è definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fidi Toscana S.p.A.(6)

Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

3. Per i soggetti beneficiari l’ammontare è determinato entro i limiti dello 0,30% annuo del credito garantito per le operazioni a breve termine e dello 0,15% annuo del finanziamento ottenuto per ogni anno di durata dell’operazione per le operazioni a medio e lungo termine(8)

Comma così sostituito con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

4. Per i soggetti esercenti il credito l’ammontare è determinato fino allo 0,50% una tantum del credito garantito.
Art. 8
- Rapporti tra la Fidi Agricola S.p.A. e la Fidi Toscana S.p.A.
Art. 9
- Consiglio di Amministrazione. Delega poteri
Art. 10
- Collegio sindacale
Art. 11
- Requisiti di amministratori e sindaci
Art. 12
- Comitato tecnico

Note del Redattore:

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Il comma 6 dell’ art. 4 della l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , così recita: Le modifiche alla l.r. 30 maggio 1994 n. 41 .(omissis). entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 16 agosto 1995, n. 88 , art. 6, comma 9.

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Nota soppressa.

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Comma sostituito con l.r. 28 marzo 1996, n. 24 , art. 6.

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Titolo modificato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 24 aprile 2002, n. 14 , art. 3

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Articolo inserito con l.r. 8 ottobre 2004, n. 52 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.